TASI

  • Servizio attivo

La Legge n. 147 del 2013, commi da 639 a679 e commi da 681 a 706, ha riordinato la disciplina sulla tassazione immobiliare e ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale(IUC),


A chi è rivolto

L'imposta TASI è rimasta in vigore dall'anno 2015 sino all'anno 2019.

Descrizione

TASI

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

La Legge n. 147 del 2013, commi da 639 a679 e commi da 681 a 706, ha riordinato la disciplina sulla tassazione immobiliare e ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale(IUC), che comprende:

• IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

• TASI, per l'erogazione di servizi comunali, articolato in un tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore:

• TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,dei terreni agricoli. La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l’abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate.

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI NEL COMUNE DI ALGHERO

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze ammesse, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:

• l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

• l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

• l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

• le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abitualee della residenza anagrafica.

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti al pagamento della TASI:

• coloro che possiedono immobili come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione o superficie;

• l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto;

• i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;

• nel caso in cui l’immobile sia occupato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il titolare di diritto reale e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. In tali ipotesi l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 70% del tributo è versato dal titolare reale.

Il VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili: fabbricati ed aree fabbricabili.

IL VALORE DEI FABBRICATI

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale. Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

● 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

● 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;● 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

● 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

● 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

● 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile,iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale siintendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 ,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VERSAMENTO

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo.La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2014, è pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata(tributo annuo meno acconto). Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2014.Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Il codice del Comune Alghero è: A192I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

3958 TASI – tributo per i serviziindivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

3959 TASI – tributo per i serviziindivisibili per fabbricati ruraliad uso strumentale

3961 TASI – tributo per i serviziindivisibili per altri fabbricati

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 12 euro. Se l'importo da versare supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/04/2024

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